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GOVERNI E POTERI, LOCALI E NAZIONALI, MILAZZO E DINTORNI: BRANDELLI DI  DEMOCRAZIA E DI LEGALITÀ SU UN FIUME DI DEBITI. DATI ED ANALISI.

DISSESTO A MILAZZO: CHI SE NE OCCUPA E COME???

Sarà l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo, chiamato in breve OSL, ad interessare la prima analisi del BLOG. Il Comune mamertino è, infatti, un ente di cui è stato dichiarato il dissesto (fallimento) economico-finanziario per ben due volte: il primo in gennaio 2013 ed il secondo è seguito a distanza di poco più di un anno dall’annullamento dal primo (08.11.2016) per causa di un rilevato vizio procedurale da parte del magistrato amministrativo (TAR Catania 1968/2015) .
Non uno bensì, ad oggi, sono tre gli OSL che si sono occupati dei dissesti dell’ente locale, i cui componenti (sempre tre componenti) hanno avuto conferito l' incarico dal Presidente della Repubblica con suo decreto (in breve dPR).
La nomina dell’OSL, non sopprime la gestione ordinaria del Comune, che non potrebbe mai cessare le sue funzioni, ma produce l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi comunali, dalla gestione straordinaria. cd. dissestuale, di competenza del nominato OSL, che “non è” un organo comunale e che è preposto a gestire una massa (passiva ed attiva) separata, che continua ad essere, nonostante i diversi interventi normativi, l’asse portante della disciplina del dissesto.
Qui saranno poste in evidenza le più importanti funzioni ed i termini che la legge (soprattutto il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000 (in breve TUEL) pone in carico all’ OSL , la cui mission è quella di riportare l’ente ad una sana e corretta gestione sulla base della tacitazione delle pretese creditorie pregresse al dissesto, la cui consistenza economica ha posto in serio pericolo la funzionalità dell’ente.
Sarebbe dunque fondamentale raggiungere sollecitamente la fuoriuscita dallo stato di dissesto, con la soddisfazione dei creditori in condizioni di par condicio, ossia un ordine di priorità ispirato ai criteri costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e non discriminazione nel rispetto delle cause legittime di prelazione ( Sez. Reg.le Corte dei Conti Campania Deliberazione 128/12.12.2018).
Alla luce di dette premesse, sarà verificata, quando sono già decorsi oltre sei anni dal primo dissesto ed oltre tre anni dal secondo come si siano svolte le procedure assegnate ed a che punto si trova la liquidazione dei debiti che avrà anche l’effetto positivo di alleggerire la comunità locale dai pesanti balzelli tributari posto che aliquote e tariffe per le imposte e le tasse locali devono essere deliberate ed applicate nella misura massima consentita, la tassa sui rifiuti deve garantire per un periodo di 5 anni la copertura totale dei costi , i servizi a domanda individuale devono coprire i costi di gestione nella misura massima prevista dalle leggi vigenti, l’ente può, inoltre, deliberare la maggiore aliquota consentita dell’IMU per straordinarie esigenze di bilancio .
A questo riguardo, nonostante si sia al cospetto di due procedure di dissesto , non pare possa porsi in dubbio il fatto che i debiti di cui si sono occupati i tre organismi nominati, siano in buona parte sovrapponibili ma dagli atti consultati sembrerebbe che ognuno degli organismi nominati riavvia, si potrebbe dire ex novo, la procedura di gestione del dissesto come se alcuna rilevazione, accertamento o proposizione, sia stata svolta dall'organismo precedente, modalità che ha sicuramente contribuito ad allungare i termini di risoluzione e le spese che, in fin dei conti, il Comune dovrà onorare, posto che “la cd. gestione dissestuale” si svolge a spese del Comune ed i costi della stessa appaiono consistenti.
Altro aspetto fondamentale da valutare è quello relativo all'attività di controllo dei debiti fuori bilancio in sede di suo riconoscimento che l'ordinamento assegna in via esclusiva al Consiglio Comunale, anche per quelli la cui liquidazione è di competenza dell'OSL. La Corte dei Conti (Sez. Reg.le Controllo Campania, Parere n.66- 09.05.2018 Corte dei Conti Sicilia, Parere n.124/2019) , in particolare negli ultimi anni, ha costantemente “escluso” che il provvedimento di riconoscimento del debito possa essere adottato dall'OSL. Infatti nella richiamata logica della separazione tra la gestione passata e quella corrente, l'OSL non risulta dotato di un autonomo potere deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che resta una prerogativa esclusiva del Consiglio Comunale. La tesi di un potere ascrivibile unicamente al Consiglio Comunale è corroborata dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (Sentenza del 19.095.2017 n.12608 e con Ordinanza 21.11.2018 n.30109) la quale ha altresì precisato che la pretesa del terzo contraente non possa trovare espresso soddisfacimento a prescindere dal riconoscimento del debito da parte dell'ente locale, da cui conseguirebbe l'esclusione dell'azione di arricchimento senza causa degli eventuali responsabili.
Il fatto è che, ad oggi, alcun riconoscimento di debito fuori bilancio che rientra nella gestione liquidatoria, è stato proposto ed adottato dal Consiglio Comunale di Milazzo, né con riguardo ai debiti che hanno concorso nel primo dissesto ( ma il principio non era così chiaro come risulta essere ora) né con riguardo ai debiti che concorrono nel 2^ dissesto.
Per chiarezza espositiva , per causa della rilevante documentazione che dovrà essere considerata, una volta affrontato il tema delle principali attività che l’ordinamento assegna a questo speciale organismo, saranno trattati in più tempi e, distintamente, le attività, gli obiettivi raggiunti e quanto è costato e costa al comune la gestione dissestuale
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